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Sez. 1, Sentenza n. 3752 del 16/01/2009 Cc. (dep. 27/01/2009) Rv. 242444 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito - Condizioni per la concessione - Condannato già detenuto - Accertamento della regolarità della condotta - Riferimento esclusivo a quella carceraria - Necessità.
Stato
decisa il 2009-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242444-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere, richiesta dal condannato che abbia sofferto un periodo di detenzione, la regolarità della condotta deve essere accertata con esclusivo riferimento al comportamento tenuto in istituto, valutata secondo i parametri di cui all'art. 30-ter L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), non potendo considerarsi ostativa al beneficio la sola commissione, fuori dello stato detentivo, di ulteriori reati.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)