Sez. L, Sentenza n. 2504 del 15/04/1985 (Rv. 440335 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - CONTRATTO COLLETTIVO - MANCATA PRECISIONE DEL COMPORTO PER PIÙ MALATTIE - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - CONTRATTO COLLETTIVO - MANCATA PRECISIONE DEL COMPORTO PER PIÙ MALATTIE - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI.*
Il giudice del merito, quando accerti che il contratto collettivo applicabile al rapporto regola espressamente solo il comporto "secco" (per un'unica malattia) senza escludere il comporto per più malattie, non può assegnare a questo una durata più lunga di quella contrattualmente stabilita per il comporto per la malattia unica, ma, ricorrendo all'equità ed ancorando il motivato Esercizio della medesima non a criteri meramente soggettivi ma agli elementi offerti dalla disciplina contrattuale, deve determinare il periodo di comporto per sommatoria (che esige altresì l'individuazione del maggior arco di tempo in cui dev'essere contenuta la somma delle assenze discontinue per malattie diverse) tenendo conto della durata del comporto previsto per la malattia unica o per la ricaduta in essa, ove anche tale ipotesi sia regolata dalla disciplina collettiva (nella specie, art. 19 C.C.n.L. 16 luglio 1979 per i metalmeccanici). (V 5928/84, mass n 437585; (V 1853/84, mass n 433921; (V 4328/83, mass n 429232; (V 4820/82, mass n 422812).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 16/07/1979 num. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)