diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3923 del 29/06/1985 (Rv. 441496 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - LICENZIAMENTO PER ECCESSIVE MORBILITÀ - INTEGRAZIONE DEL COMPORTO SECCO IN VIA EQUITATIVA - DETERMINAZIONE DEL COMPORTO PER SOMMATORIA CON TERMINE INTERNO PARI A QUELLO DEL PREDETTO COMPORTO - LEGITTIMITÀ - COMPUTO DEI GIORNI NON LAVORATI E MANCATO INCREMENTO DEL PROLUNGAMENTO PREVISTO PER IL CASO DI RICADUTA NELLA MEDESIMA MALATTIA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441496-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - LICENZIAMENTO PER ECCESSIVE MORBILITÀ - INTEGRAZIONE DEL COMPORTO SECCO IN VIA EQUITATIVA - DETERMINAZIONE DEL COMPORTO PER SOMMATORIA CON TERMINE INTERNO PARI A QUELLO DEL PREDETTO COMPORTO - LEGITTIMITÀ - COMPUTO DEI GIORNI NON LAVORATI E MANCATO INCREMENTO DEL PROLUNGAMENTO PREVISTO PER IL CASO DI RICADUTA NELLA MEDESIMA MALATTIA - AMMISSIBILITÀ.*

In tema di licenziamento per cosiddetta eccessiva morbilità, ove il contratto collettivo di categoria non preveda il comporto per sommatoria, ma solo quello secco con eventuale prolungamento in ipotesi di ricaduta nella medesima malattia, il giudice del merito - chiamato ad integrare secondo equità la norma pattizia - correttamente determina il termine interno del comporto per sommatoria come pari a quello del comporto secco, calcolato tenendo conto (salvo che diversamente risulti dal contratto stesso) anche dei giorni non lavorati (quali le festività o le giornate di sciopero) e senza incrementarlo del prolungamento predetto non essendo assimilabile la posizione del lavoratore affetto da ripetuti e discontinui episodi morbosi e quella del lavoratore colpito da un'unica ininterrotta malattia seguita da una ricaduta entro due mesi dalla ripresa del servizio (come previsto, nella specie, dall'art. 19 C.C.n.L. 1 maggio 1976 per i dipendenti di aziende metalmeccaniche private). (V 2504/85, mass n 440335; (V 2430/85, mass n 440171; (V 1672/85, mass n 439641; (V 1675/85, mass n 439645; (V 1930/85, mass n 439842; (V 2330/85, mass n 440202).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)