Sez. L, Sentenza n. 5928 del 20/11/1984 (Rv. 437585 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COSIDDETTO PERIODO DI COMPORTO - PLURALITÀ DI MALATTIE - PERIODO DI COMPORTO PER SOMMATORIA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COSIDDETTO PERIODO DI COMPORTO - PLURALITÀ DI MALATTIE - PERIODO DI COMPORTO PER SOMMATORIA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
L'art. 2110 cod. civ., che regola alcune cause impeditive della prestazione lavorativa (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio), sottraendole alla disciplina generale in materia di contratti (art. 1256 e 1464 cod. civ.) e a quella limitativa della facoltà di recesso del datore di lavoro, si applica non solo in ipotesi di malattia unica, ma anche nel caso di pluralità di malattie e qualora il contratto collettivo (nella specie, art. 19 C.C.n.L. del 1979 per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica a partecipazione statale) regoli solo l'ipotesi del cosiddetto comporto "secco" rapportato al caso dell'unica e ininterrotta malattia, il giudice deve determinare il periodo di comporto per sommatoria facendo ricorso agli Usi o, in loro Mancanza, all'equità. Nell'Esercizio del suo potere di equità il giudice deve determinare la durata massima del periodo di conservazione del posto, sulla base della durata prevista dal contratto per la malattia unica o per la eventuale ricaduta in essa dal momento che la soluzione per la pluralità di malattie non può essere deteriore rispetto a quella cui si perverrebbe per una sola malattia o per la ricaduta in essa nonché l'arco temporale cui riferirsi per l'accertamento del decorso o meno del comporto, tenendo conto del periodo di efficacia del contratto collettivo quale previsto all'inizio del rapporto e non a quello di effettiva durata del contratto, nonché del fatto che per il calcolo di tale periodo il termine deve decorrere dal momento del licenziamento a ritroso. In alternativa a tali criteri il giudice può adottare criteri analoghi, oggettivamente equi e socialmente accolti, prescindendo però dalla natura ed entità delle malattie denunciate, dalle mansioni svolte dal lavoratore e dalle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, a cui il dipendente era stato assegnato. (V 6163/83, mass n 430953; (V 5296/83, mass nn 430200, 430201, 430202; (V mass n 5817/80, mass n 409639; (V 2072/80, mass n 405725; (V 5165/78, mass n 394910).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)