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Sez. 1, Sentenza n. 1043 del 08/02/1983 (Rv. 425814 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - STATO DI INSOLVENZA DEL DEBITORE - CONOSCENZA - PRESUNZIONE - "INSCIENTIA DECOTIONIS" - PROVA - ONERE DEL TERZO - ACCERTAMENTO - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425814-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - STATO DI INSOLVENZA DEL DEBITORE - CONOSCENZA - PRESUNZIONE - "INSCIENTIA DECOTIONIS" - PROVA - ONERE DEL TERZO - ACCERTAMENTO - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Ai fini dell'Azione revocatoria ex all'art. 67, primo comma, della legge fallimentare, la conoscenza, da parte del terzo, dello stato di insolvenza del debitore, nel momento in cui fu posto in essere l'atto del quale si chiede la revoca, è presunta, sicché, per vincere questa presunzione, il terzo deve fornire la prova, con ogni mezzo e quindi anche con presunzioni semplici, della propria inscientia decotionis che - non potendo essere circoscritta ad un mero stato d'animo, ma ricorrendo solo quando sussistano circostanze esterne, concrete e specifiche, tali da indurre ragionevolmente un soggetto di ordinaria prudenza e avvedutezza in quel convincimento - si risolve nella non conoscibilità dell'insolvenza, secondo il parametro della ragionevolezza di una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza, con la conseguenza che alla prova di detta non conoscibilità è in definitiva obbligato il terzo per vincere la presunzione a suo carico. La scelta circa il criterio probatorio applicabile nel caso concreto, se quello della conoscibilità ovvero quello della conoscenza effettiva, è rimessa al giudice del merito e si sottrae al Sindacato di legittimità. (V 2865/82, mass n 420752; (V 3523/81, mass n 413836; (V 1121/81, mass n 411683).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)