Sez. 2, Sentenza n. 16023 del 17/03/2005 Cc. (dep. 28/04/2005) Rv. 231785 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - IN GENERE | Esclusione dell'esimente per i delitti contro il patrimonio commessi mediante violenza - Riferimento esclusivo alla violenza fisica - Estraneità di ogni forma di violenza psichica.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - IN GENERE
La minaccia o la mera violenza psichica non esclude la configurabilità della causa di non punibilità e della perseguibilità a querela per i reati contro il patrimonio commessi in danno di prossimi congiunti (art. 649, commi primo e secondo, cod. pen.), in quanto la clausola negativa prevista dall'art. 649, comma terzo, opera solo quando il fatto sia commesso con violenza fisica.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 649 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)