diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1020 del 13/02/1990 (Rv. 465287 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ENTE MINERARIO SICILIANO - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI DIRETTE ALL'APPLICABILITÀ DEI CONTRATTI COLLETTIVI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DALLO STATUTO ED ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA IN RELAZIONE A PREGRESSI RAPPORTI - DEVOLUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1990-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465287-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ENTE MINERARIO SICILIANO - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI DIRETTE ALL'APPLICABILITÀ DEI CONTRATTI COLLETTIVI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DALLO STATUTO ED ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA IN RELAZIONE A PREGRESSI RAPPORTI - DEVOLUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO.*

Il carattere privatistico del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente minerario siciliano, che ha natura di ente pubblico economico, comporta che la controversia promossa da detti dipendenti, volta a conseguire la dichiarazione di applicabilità ai propri rapporti di lavoro delle (più favorevoli) Disposizioni dei contratti collettivi relativi ai dipendenti delle aziende di credito, in luogo della disciplina collettiva relativa alla industria mineraria come previsto da specifica disposizione dello statuto dell'ente, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (cui spetta anche la controversia instaurata per la ricostruzione della carriera mediante il computo dell'anzianità precedentemente acquisita alle dipendenze di altri datori di lavoro), non essendo l'anzidetto carattere privatistico inciso dall'indicata disposizione statutaria, che ha efficacia convenzionale, in quanto implicitamente inserita, al momento della assunzione, nei singoli contratti individuali di lavoro. (V 3877/84, mass n 435819; (V 6652/83, mass n 431376; (V 3365/77, mass n 386912; (V 328/74, mass n 368097).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2093

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)