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Sez. 3, Sentenza n. 5730 del 13/11/1984 (Rv. 437407 - 01)

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - VENDITA IN BLOCCO - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO DEL CONDUTTORE DELLA SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437407-01

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - VENDITA IN BLOCCO - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO DEL CONDUTTORE DELLA SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo, le Disposizioni di cui agli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978 n. 392, le quali prevedono il diritto di prelazione e di riscatto del conduttore, nel caso di trasferimento a titolo oneroso del bene concesso in godimento, integrano una limitazione del potere dispositivo del proprietario-locatore, che è espressamente subordinata al presupposto dell'identità dello immobile locato con quello oggetto del trasferimento. Pertanto, qualora il locatore progetti od attui la vendita dell'intero stabile in cui si trovi, come porzione distinta da altre, lo immobile locato, ovvero una parte dello stabile medesimo che costituisca un complesso unitario, con individualità propria e diversa da quella della singola unità locata; e qualora, inoltre, tale contratto si presenti come un negozio unitario e non frazionabile in distinti trasferimenti delle singole porzioni del fabbricato, con l'esclusione altresì di ogni intento fraudolento di eludere i diritti del conduttore tramite un surrettizio aggregamento di altri beni a quello locato, deve negarsi l'applicazione delle citate norme e, conseguentemente, deve disconoscersi la possibilità del conduttore di impedire o caducare la vendita dell'intero stabile a terzi, tanto in via parziale mediante un suo subentro nell'acquisto della porzione locata, quanto in via totale mediante l'acquisto dell'intero complesso. (Conf 6256/83, mass n 431014; (Conf 2023/84, mass n 434089).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)