Sez. 6, Sentenza n. 8704 del 17/11/2009 Cc. (dep. 04/03/2010) Rv. 246170 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Modifiche introdotte dal D.L. n. 11 del 2009 - Presunzione di inadeguatezza delle misure diverse dalla custodia carceraria - Ambito di applicazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
L'estensione della presunzione legale di inadeguatezza di misure cautelari diverse da quella carceraria introdotta dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito con modificazioni dalla L. n. 38 del 2009) deve trovare applicazione, in forza dell'art. 11 delle preleggi, anche nei procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della modifica normativa relativi a fatti commessi antecedentemente e comporta altresì il ripristino della custodia cautelare nei confronti degli indagati ancora sottoposti nel medesimo momento a misure coercitive meno rigorose.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Cod. Pen. art. 630 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 art. 2 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 23/04/2009 num. 38 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)