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Sez. 5, Sentenza n. 5738 del 15/01/2004 Cc. (dep. 12/02/2004) Rv. 228073 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca - Revoca ex art. 7 legge n. 1423 del 1956 - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228073-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In tema di prevenzione antimafia, la confisca non è revocabile sulla base dell'art. 7 della legge n. 1423 del 1956, che prevede la revoca delle misure di prevenzione personali, in quanto l'art. 3-ter della legge n. 575 del 1965, che attiene alle misure di prevenzione patrimoniale, pur richiamando altre disposizioni della legge n. 1423 del 1956, non richiama il suddetto art. 7, con la conseguenza che la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali non è consentita dalla legge.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 lett. T CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)