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Sez. 1, Sentenza n. 25979 del 20/04/2005 Cc. (dep. 14/07/2005) Rv. 231931 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Misure di prevenzioni patrimoniali - Confisca - Revoca ex art. 7 legge 1423 del 1956 - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231931-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE

In tema di misura di prevenzione patrimoniale la confisca ex Lege n. 575 del 1965 non è revocabile, in quanto la revoca non è prevista dalla legge, nè può essere analogicamente applicato il disposto dell'art. 7 Legge n. 1423 del 1956 riguardante le misure di prevenzione personali.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)