Sez. 5 - , Sentenza n. 26409 del 07/05/2019 Ud. (dep. 14/06/2019) Rv. 276995 - 01
IMPUGNAZIONI - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA (IN GENERE) | Giudizio di cassazione – Annullamento della sentenza nel "punto" relativo alla misura della pena accessoria - Valida instaurazione del rapporto processuale in relazione al "capo" di imputazione - Conseguenze- Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA (IN GENERE)
In tema di ricorso per cassazione, l'annullamento del "punto" della decisione di merito concernente la pena accessoria irrogata per un determinato reato (nel caso di specie, quella prevista dall'art. 216, ultimo comma, r.d. 18 marzo 1942 n. 267, divenuta illegale a seguito della sentenza Corte cost., n. 222 del 2018) comporta la valida instaurazione del rapporto processuale in relazione al pertinente "capo" di imputazione, consentendo l'utile decorso del termine di prescrizione del reato fino alla sentenza di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)