Sez. 1, Sentenza n. 8831 del 28/02/2006 Ud. (dep. 14/03/2006) Rv. 233795 - 01
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. | Impugnabilità del provvedimento emesso dal giudice del dibattimento - Esclusione - Ragioni - . Fattispecie.
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M.
Non è abnorme e non è in ogni caso ricorribile per cassazione la sentenza del giudice di appello che, una volta ritenuto un fatto diverso da quello contestato, abbia annullato quella di primo grado e disposto la trasmissione degli atti al P.M., in quanto, da un lato, il relativo potere è previsto dal combinato disposto degli artt. 598 e 521 cod. proc. pen. e, dall'altro, non determina alcun pregiudizio per l'imputato che ha ampia facoltà di difendersi nel corso delle nuove indagini, che possono concludersi anche con una archiviazione, o nel corso del nuovo giudizio. (Fattispecie relativa a decisione del giudice di appello di annullamento per aver ravvisato un fatto diverso da quello contestato in relazione ad una sentenza di primo grado di assoluzione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)