Sez. 3, Sentenza n. 250 del 15/01/1982 (Rv. 417947 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE - POTERI DEL GIUDICE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE - POTERI DEL GIUDICE.*
Nelle obbligazioni pecuniarie, il creditore che domandi, oltre gli interessi legali, i maggiori danni derivanti dalla mora, deve allegare e dimostrare, valendosi, senza alcuna limitazione, di ogni possibile mezzo di prova, il pregiudizio patrimoniale risentito. Ed il giudice può, in conseguenza di altre specifiche prove, utilizzare, oltre che il notorio acquisito alla comune esperienza, presunzioni di vita fondate su condizioni e qualità personali del creditore e sulle modalità di impiego del danaro, coerenti - secondo i criteri della normalità e della possibilità - con tali elementi, per desumere dal complesso di questi dati - integrati, ove occorra, con criteri equitativi - quali maggiori utilità, nei singoli casi, la somma tempestivamente pagata avrebbe potuto procurare al creditore, rimanendo fermo, per quest'ultimo, l'Onere di dimostrare in maniera più specifica l'eventuale danno emergente, derivante dal fatto di avere dovuto procurarsi la somma (non pagatagli) a condizioni particolarmente svantaggiose o mediante l'alienazione di beni reali, od il danno allegato con riferimento ad investimenti particolari specificamente programmati e resi impossibili dall'inadempimento del debitore. (Conf 3890/81, mass n 414540; (Conf 1384/80, mass n 404920; (Conf 3776/79, mass n 400219).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)