Sez. 2, Sentenza n. 1492 del 11/02/1987 (Rv. 450937 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - MORA DEL DEBITORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO AUTOMATICO DEL MAGGIOR DANNO - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - MORA DEL DEBITORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO AUTOMATICO DEL MAGGIOR DANNO - ESCLUSIONE.*
In tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica un risarcimento automatico nella misura della svalutazione medesima, sibbene un risarcimento commisurato all'effettivo pregiudizio patrimoniale del creditore in relazione all'impiego che egli avrebbe fatto del denaro, ove lo avesse tempestivamente ricevuto, secondo un criterio personalizzato di normalità (a tal fine essendo utilizzabile ogni mezzo di prova, compreso il notorio acquisito alla comune esperienza e le presunzioni desumibili dalle condizioni e qualità personali del debitore). Peraltro ove lo specifico impiego del denaro (nella specie: investimento immobiliare) che il creditore assume avrebbe fatto del denaro, si presenti per dati periodi intermedi meno redditizio di altri (nella specie: per intervenute flessioni del mercato immobiliare), non può pretendersi dal creditore che, per quegli stessi periodi, in contrasto con la specifica natura del danno lamentato (mancato incremento immobiliare), si adotti una valutazione di esso sulla base di indici diversi. (Conf 4344/86, mass n 447109; (Conf 3090/86, mass n 446099; (Conf 1212/86, mass n 444689; (Conf 3377/85, mass n 426191; (Conf 5246/83, mass n 430128; (Conf 250/82, mass n 417947; (Conf 3890/81, mass n 414540; (Conf 1384/80, mass n 404920; (Conf 3776/79, mass n 400219).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)