Sez. L, Sentenza n. 4446 del 20/04/1995 (Rv. 491932 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Tasso specifico aziendale e tasso medio nazionale - Determinazione - Criteri - Cosiddetti oneri indiretti - Rilevanza - Aliquota sinistri - Rilevanza sul primo dei tassi predetti - Duplicazione di oneri - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI
Nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il tasso di premio specifico aziendale va determinato, così come il tasso medio nazionale delle singole lavorazioni, tenendo conto anche dei cosiddetti oneri indiretti (spese generali d'amministrazione, contributi obbligatori da erogare per legge a favore dello Stato o di altri enti, spese per la gestione speciale grandi invalidi, ecc.), in base al principio dettato dall'art. 39, secondo comma, e 40, terzo comma del d.P.R. n. 1124 del 1965, secondo cui "le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate in modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione", e quindi anche a prescindere dall'entrata in vigore della tariffa di cui al D.M. 18 giugno 1988, esplicita in tal senso. Lo stesso tasso specifico aziendale va determinato sulla base anche dell'aliquota sinistri, cioè del costo statisticamente valutato dei sinistri denunciati nel periodo preso in considerazione ma non ancora accertati e liquidati, dovendosi escludere l'ipotesi di duplicazione di oneri, poiché non si tiene conto ai fini in questione dei sinistri relativi a periodi precedenti, anche se liquidati nel corso del periodo di riferimento.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 39, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DM Lavoro e previdenza sociale 14/11/1978
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)