Sez. 3, Sentenza n. 1942 del 24/02/1987 (Rv. 451254 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - DISPOSIZIONE EX ART. 53, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 213 DEL 1982 - APPLICABILITÀ A TUTTI I RAPPORTI COMUNQUE IN CORSO - CONSEGUENZE - DISTINZIONE TRA CONTRATTI IN CORSO DE IURE E CONTRATTI IN CORSO DE FACTO - INAMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - DISPOSIZIONE EX ART. 53, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 213 DEL 1982 - APPLICABILITÀ A TUTTI I RAPPORTI COMUNQUE IN CORSO - CONSEGUENZE - DISTINZIONE TRA CONTRATTI IN CORSO DE IURE E CONTRATTI IN CORSO DE FACTO - INAMMISSIBILITÀ.*
La disposizione del primo comma dell'art. 53 della legge n. 203 del 1982 sui contratti agrari, per la quale la nuova normativa si applica a tutti i rapporti "comunque in corso" alla data della sua entrata in vigore, anche se oggetto di controversia (purché non definita con transazione, o con sentenza già esecutiva, o con sentenza passata in giudicato), dovendo interpretarsi alla luce del suo significato letterale (riconoscendo all'avverbio "comunque" l'ampia portata che gli è propria) e del dichiarato intento del legislatore di dare alla materia agraria una disciplina del tutto diversa ed autonoma da quella precedente, non può che riferirsi a tutte le situazioni sostanziali determinatesi nell'ambito dei rapporti agrari, senza alcuna distinzione fra rapporti de iure e de facto. (Conf 4494/84, mass n 436394; (Conf 1429/84, mass n 433525; (contra 2886/86, mass n 445919; (contra 1186/84, mass n 433330).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)