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Sez. 6 - , Sentenza n. 2037 del 05/12/2018 Cc. (dep. 16/01/2019) Rv. 275424 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Estradizione processuale - Regime convenzionale - Assenza di disposizioni in ordine alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza - Controllo da parte del giudice - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275424-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione processuale, anche quando la convenzione applicabile non preveda la valutazione da parte dello Stato italiano dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana deve compiere una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti che è obbligatorio produrre da parte dell'autorità richiedente, nonché di altra documentazione comunque inviata, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, valutati nella prospettiva dello Stato richiedente. (Fattispecie relativa a domanda di estradizione della Repubblica Popolare Cinese, non corredata della copia autentica del mandato di arresto e di altri atti che consentissero di ricostruire il contributo concorsuale dell'indagata al compimento dei reati in addebito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 24/09/2015 num. 161 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)