Sez. 6, Sentenza n. 43170 del 17/07/2014 Cc. (dep. 15/10/2014) Rv. 260042 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Estradizione processuale - Regime convenzionale - Assenza di disposizioni in ordine alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza - Crimini contro l'umanità - Controllo da parte del giudice - Contenuto - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione processuale, quando la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato italiano dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana non può limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente. (Fattispecie riguardante richiesta relativa a soggetto accusato quale "coautore" di sequestri di persona, torture e uccisioni di dissidenti politici durante il periodo della dittatura militare in Argentina, motivata sulla sola base dell'appartenenza del medesimo ad un reparto dell'esercito di quello Stato all'epoca dei fatti, ed in assenza di precise indicazioni sulla sua partecipazione ad alcuno degli episodi in contestazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 1, Tratt. Internaz. 09/12/1987 art. 12, Legge 09/12/1987 num. 219
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)