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Sez. 6, Sentenza n. 26290 del 28/05/2013 Cc. (dep. 17/06/2013) Rv. 256566 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Regime convenzionale che non prevede la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza - Controllo da parte del giudice italiano della documentazione trasmessa - Contenuto.
Stato
decisa il 2013-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256566-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione processuale per l'estero, in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte dello Stato italiano dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione. (Fattispecie relativa ad una estradizione richiesta dalla Repubblica del Perù ai sensi del Trattato bilaterale ratificato e reso esecutivo con legge 3 maggio 2004, n. 135).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 1, Legge 03/05/2004 num. 135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)