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Sez. 6, Sentenza n. 30896 del 21/05/2008 Cc. (dep. 23/07/2008) Rv. 240498 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Estradizione processuale - Regime convenzionale che non prevede la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza - Controllo da parte del giudice italiano - Indicazione.
Stato
decisa il 2008-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240498-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema d'estradizione processuale, in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità' giudiziaria italiana, a norma dell'art. 705, comma primo, cod. proc. pen., non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali l'autorità dello Stato richiedente ha ritenuto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria. (Fattispecie in tema d'estradizione richiesta, sulla base della convenzione europea del 13 dicembre 1957, dal governo albanese).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 1, Tratt. Internaz. 13/12/1957

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)