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Sez. 2 - , Sentenza n. 37585 del 18/12/2018 Cc. (dep. 11/09/2019) Rv. 277082 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Annullamento con rinvio dell'ordinanza applicativa o confermativa di misura - Termine per la decisione del giudizio di rinvio - Decorrenza - Ricezione della sola sentenza rescindente - Sufficienza - Esclusione - Ricezione degli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen. e degli ulteriori elementi a favore sopravvenuti - Necessità.
Stato
decisa il 2018-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277082-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, nel caso sia stata annullata con rinvio un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen., ai fini della decorrenza del termine di "dieci giorni dalla ricezione degli atti" entro il quale - a norma dell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen. - il giudice del rinvio è tenuto a decidere, non è sufficiente la mera ricezione della sentenza rescindente, ma occorre anche la ricezione degli atti presentati ai sensi dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen. nonché di tutti gli elementi eventualmente sopravvenuti in favore della persona sottoposta alle indagini.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 5, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 100

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)