Sez. 2 - , Sentenza n. 15622 del 19/12/2018 Cc. (dep. 09/04/2019) Rv. 275774 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Annullamento con rinvio dell'ordinanza applicativa o confermativa della misura - Termine per la decisione del giudizio di rinvio - Decorrenza - Ricezione della sola sentenza rescindente - Sufficienza - Esclusione - Ricezione degli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen. e degli ulteriori elementi a favore sopravvenuti - Necessità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione annulli per un nuovo esame l'ordinanza che ha disposto o confermato una misura coercitiva, il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti entro cui, ai sensi dell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., il giudice del rinvio ha l'obbligo di decidere, decorre non dalla mera ricezione della sentenza rescindente, ma dalla completa ricezione degli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., nonché di tutti gli elementi eventualmente sopravvenuti in favore della persona sottoposta alle indagini.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)