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Sez. U - , Sentenza n. 27104 del 16/07/2020 Cc. (dep. 29/09/2020) Rv. 279533 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Giudizio di rinvio a seguito di annullamento – Sequenza procedimentale – Momento iniziale – Arrivo alla cancelleria del Tribunale degli atti trasmessi dalla Corte – Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-07-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279533-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

Nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento dell'ordinanza del tribunale del riesame che abbia disposto o confermato la misura cautelare personale, il procedimento ha inizio nel momento in cui gli atti trasmessi dalla Corte di cassazione pervengono alla cancelleria del tribunale, da qui cominciando a decorrere la articolata sequenza temporale di cui all'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. con le relative sanzioni processuali in caso di sua inosservanza. (Nella specie la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con cui si deduceva l'inefficacia della misura cautelare, rilevando che, in applicazione del suddetto principio, il termine di dieci giorni per la decisione decorre, anche nel giudizio di rinvio, dal momento della ricezione degli atti richiesti all'autorità procedente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)