Sez. 1, Sentenza n. 23707 del 29/01/2018 Cc. (dep. 25/05/2018) Rv. 273114 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Annullamento con rinvio dell'ordinanza che dispone o conferma una misura cautelare - Giudizio di rinvio - Termine per la decisione - Decorrenza - Ricezione degli atti e della sentenza da parte della cancelleria del tribunale del riesame - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui la Cassazione annulli per un nuovo esame l'ordinanza che ha disposto o confermato una misura coercitiva, il termine di dieci giorni, entro cui, ai sensi dell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., il giudice del rinvio ha l'obbligo di decidere, decorre dalla data in cui il fascicolo relativo al ricorso per cassazione, comprendente la sentenza rescindente, perviene alla cancelleria della sezione del tribunale competente per il riesame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 5, Legge 16/04/2015 num. 47 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)