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Sez. 6, Sentenza n. 27093 del 01/03/2017 Cc. (dep. 30/05/2017) Rv. 270410 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Annullamento con rinvio dell'ordinanza applicativa o confermativa della misura - Termine per la decisione del giudizio di rinvio - Decorrenza - Ricezione della sola sentenza rescindente - Sufficienza - Esclusione - Ricezione degli atti presentati a norma dell'art. 291, comma primo, cod. proc. pen., e degli ulteriori elementi a favore sopravvenuti - Necessità.
Stato
decisa il 2017-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270410-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

In tema di impugnazioni avverso provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, ai fini della decorrenza del termine di "dieci giorni dalla ricezione degli atti" entro il quale, ai sensi dell'art. 311, comma quinto bis, cod. proc. pen., il giudice del rinvio è tenuto a decidere, nel caso sia stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., non è sufficiente la mera ricezione della sentenza rescindente, ma occorre anche la ricezione degli atti presentati a norma dell'art. 291, comma primo, cod. proc. pen., nonché di tutti gli elementi eventualmente sopravvenuti in favore della persona sottoposta alle indagini.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 5 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)