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Sez. 2, Sentenza n. 15695 del 08/01/2016 Cc. (dep. 14/04/2016) Rv. 266729 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Annullamento con rinvio dell'ordinanza applicativa o confermativa della misura - Termine per la decisione del giudizio di rinvio - Decorrenza - Ricezione della sola sentenza rescindente - Sufficienza - Esclusione - Ricezione degli atti presentati a norma dell'art. 291, comma primo, cod. proc. pen. e degli ulteriori elementi favorevoli sopravvenuti - Necessità.
Stato
decisa il 2016-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266729-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

In tema di impugnazioni avverso provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, ai fini della decorrenza del termine di "dieci giorni dalla ricezione degli atti" entro il quale, ai sensi dell'art. 311, comma quinto bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 13 della legge 16 aprile 2015, n. 47), il giudice del rinvio è tenuto a decidere, nel caso sia stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., non è sufficiente la mera ricezione della sentenza rescindente, ma occorre anche la ricezione degli atti presentati a norma dell'art. 291, comma primo, cod. proc. pen., nonché di tutti gli elementi eventualmente sopravvenuti in favore della persona sottoposta alle indagini.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 5 n. 2 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)