Sez. 5, Sentenza n. 40828 del 22/09/2004 Ud. (dep. 20/10/2004) Rv. 229923 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - giudizio di rinvio | Rinnovazione del dibattimento d'appello - Richiesta delle parti - Obbligo di assunzione delle prove - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - giudizio di rinvio
In caso di annullamento con rinvio di una sentenza di appello, qualora le parti ne facciano richiesta, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle prove rilevanti si configura come atto dovuto del giudice di rinvio il quale non può ritenere di poter pervenire alla decisione sulla base dei soli atti già acquisiti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)