Sez. 1, Sentenza n. 9894 del 15/12/2020 Cc. (dep. 12/03/2021) Rv. 280677 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Art. 58-ter, legge n. 354 del 1975 - Utile collaborazione - Accertamento - Estensione a tutti i delitti collegati finalisticamente a quelli ostativi - Necessità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della concessione dei benefici penitenziari alle persone condannate per taluno dei reati cd. ostativi di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'utile collaborazione con la giustizia previsto dall'art. 58-ter della medesima legge deve essere specificamente riferito ai reati oggetto della condanna in relazione alla quale il beneficio è richiesto e, in tale contesto, non può essere limitato soltanto a quelli ostativi, dovendo invece essere esteso a tutti i reati agli stessi finalisticamente collegati.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)