Sez. 3, Sentenza n. 3405 del 23/05/1980 (Rv. 407224 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITA - TERMINE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITA - TERMINE.*
In tema di debiti di valore, fra i quali rientra la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, l'adeguamento della reintegrazione patrimoniale puo essere chiesto anche in grado di appello indipendentemente dalla proposizione di un apposito motivo di gravame, poiche nella sua liquidazione deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi nel corso del giudizio sino alla data della decisione finale. La richiesta di adeguamento, infatti, non integra una domanda nuova, ma tende a conseguire, attraverso una aestimatio che tenga conto dell'effettivo valore della moneta, lo stesso petitum originario, onde essa puo essere formulata in qualsiasi momento del giudizio di primo grado o di appello e, quindi, anche in Sede di precisazione delle conclusioni e, addirittura, nella comparsa conclusionale d'appello, essendo la svalutazione rilevabile d'ufficio dal giudice, sempre che non si siano verificate preclusioni o non vi sia stata univoca rinuncia da parte dell'interessato. (V 1708/79, mass nn 398064 e 398065; (Conf 1833/79, mass n 398211).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)