Sez. 3, Sentenza n. 47953 del 19/07/2016 Ud. (dep. 14/11/2016) Rv. 268654 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello effettuata per l'imputato non detenuto ex art. 157, comma 8 - Bis, cod. proc. pen. al difensore di fiducia - Nullità intermedia - Disciplina - Fattispecie.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE
È nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni. Trattasi di una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che non abbia impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa e che è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che il vizio della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello non aveva provocato lesioni del diritto di conoscenza e di intervento dell'imputato, il quale, pur rimanendo assente in detto giudizio, aveva proposto personalmente il ricorso per cassazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)