Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 9 luglio 1975, causa 20/75
Epigrafe
Nel procedimento 20-75,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Bundessozialgericht di Kassel, nella causa dinanzi ad esso pendente fra
GAETANO D'AMICO,
e
LANDESVERSICHERUNGSANSTALT (ente assicurativo del land) Renania Palatinato,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento CEE n. 3, e dell'art. 45, n. 1, del regolamento CEE n. 1408/71,
LA CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; J. Mertens de Wilmars e A. J. Mackenzie Stuart (relatore), presidenti di sezione; A. M. Donner, R. Monaco, P. Pescatore, H. Kutscher, M. Sørensen e A. O'Keeffe, giudici;
avvocato generale: A. Trabucchi;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la presente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
A norma dell'art. 1248 del Reichsversicherungsordnung (regolamento tedesco in materia previdenziale), può chiedere di fruire della pensione di vecchiaia anticipata l'assicurato che
paragrafo 2
1. abbia compiuto 60 anni,
2. abbia maturato 180 mesi contributivi (c. d. periodo di attesa),
3. non svolga attività lavorativa regolare da almeno un anno.
paragrafo 3
Il d'Amico, nato in Italia il 21 dicembre 1907, lavorava come operaio dal 1932 al 1940 nel paese d'origine, dal giugno 1941 al luglio 1943 in Germania, quindi di nuovo in Italia e infine, dal 1947 al dicembre 1968, in Francia. Dal dicembre 1968 egli è disoccupato e risiede in Francia.
paragrafo 4
Il 27 luglio 1971, il d'Amico presentava alla Caisse autonome nationale de la sécurité sociale des mines una domanda di pensione di vecchiaia che veniva notificata al convenuto nella causa principale in quanto anch'esso era tenuto a fornire all'interessato prestazioni previdenziali. Il convenuto non accettava la richiesta di pensione anticipata, dichiarandosi però disposto a corrispondere una normale pensione di vecchiaia dalla data in cui il d'Amico avrebbe compiuto 65 anni; in base al sistema della ripartizione proporzionale, la quota gravante sull'ente tedesco era pari al 7 % circa.
paragrafo 5
Il d'Amico presentava il primo requisito prescritto dall'art. 1248, il secondo poteva considerarsi anche sussistente grazie al cumulo dei periodi assicurativi maturati nella Comunità, ma non il terzo, giacché, pur non avendo svolto attività lavorative per oltre un anno, non era iscritto presso l'ufficio di collocamento tedesco, come prescritto dalla legislazione tedesca.
paragrafo 6
Il d'Amico impugnava tale decisione dinanzi el Sozialgericht di Speyer; il ricorso veniva respinto, ed allora egli, nell'ottobre 1972, ricorreva in appello dinanzi al Landessozialgericht della Renania Palatinato. Questo tribunale respingeva l'appello in quanto né il trattato CEE, né i regolamenti nn. 3 e 1408/71 consentono di equiparare ai periodi assicurativi tedeschi i periodi di disoccupazione maturati in Francia.
paragrafo 7
Il d'Amico ricorreva allora per cassazione dinanzi al Bundessozialgericht che, con ordinanza 18 dicembre 1974, deferiva alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
paragrafo 8
«Se, ai sensi dell'art. 27, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3, e dell' art. 45, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni, siano da considerare anche i periodi di assicurazione maturati in un altro Stato membro, che per le loro caratteristiche sono “periodi equivalanti” mentre in forza del diritto interno della Repubblica federale di Germania non sono da computarsi ai fini dell'acquisizione del diritto e non sono valutati nel calcolo delle prestazioni, bensì la loro maturazione prima della presentazione della domanda costituisce semplicemente un ulteriore presupposto del diritto alle prestazioni.»
paragrafo 9
Il provvedimento di rinvio è stato registrato in cancelleria il 12 febbraio 1975.
paragrafo 10
In conformità all'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, il d'Amico, la Commissione delle CC.EE., e il Governo italiano hanno depositato osservazioni scritte rispettivamente il 12 marzo, il 20 ed il 29 aprile 1975.
paragrafo 11
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria..
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte
paragrafo 1
Secondo il d'Amico, il rifiuto di corrispondere la pensione di vecchiaia anticipata sotto pretesto che egli, durante il periodo utile per l'acquisto del diritto alla prestazione, risiedeva in uno Stato membro diverso dalla Germania, è incompatibile con gli artt. 48 e seguenti del trattato CEE.
paragrafo 2
Il principio della libera circolazione dei lavoratori, sancito dall'art. 5, vieta di far dipendere il versamento di una prestazione dal requisito della residenza in uno Stato membro. In effetti, si deve tener conto di tutti i periodi utili per l'acquisto o la conservazione del diritto ad una prestazione. Di conseguenza, una domanda di pensione presentata a norma dell'art. 1248, 2o comma (vecchia versione del RVO) va esaminata tenendo conto anche dei periodi di disoccupazione risultanti presso l'ente francese. Infatti, sotto il profilo della residenza, tutti i paesi vanno posti sullo stesso piano, logica conseguenza del principio della libertà di circolazione.
paragrafo 3
La Commissione sostiene che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, gli artt. 48-51 del trattato non solo costituiscono il fondamento giuridico dei regolamenti nn. 3 e 1408/71, ma forniscono inoltre i criteri base per la loro interpretazione.
paragrafo 4
In particolare, si deve interpretare la norma evitando che i lavoratori migranti, nel territorio comunitario, siano vittime di discriminazioni.
paragrafo 5
Questo orientamento dovrebbe indurre a tener conto anche di elementi diversi dai periodi assicurativi di cui all'art. 27 del regolamento n. 3 ed all'art. 45 del regolamento n. 1408/71.
paragrafo 6
L'art. 51, lett. a), del trattato CEE prevede il cumulo non solo dei periodi assicurativi ed equivalenti, ma anche «… di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali».
paragrafo 7
In base a tale criterio, pertanto, gli artt. 27 del regolamento n. 3 e 45 del regolamento n. 1408/71, se la legislazione interna lo prescrive, vanno interpretati in linea di massima, nel senso che l'ente di uno Stato membro deve tener conto dei periodi utili per l'acquisto del diritto ad una prestazione di previdenza sociale maturati in altri Stati membri.
paragrafo 8
Se ci si attiene ad un'interpretazione conforme allo spirito del trattato, deve convenirsi che la Repubblica federale è obbligata, nonostante la lettera dei regolamenti nn. 3 e 1408/71, ad equiparare il periodo di disoccupazione maturato in Francia dall'attore ad uno analogo maturato in Germania.
paragrafo 9
Peraltro un'interpretazione siffatta può evincersi anche dal preambolo del regolamento n. 1408/71, nel quale è affermato che le disposizioni di tale regolamento si inseriscono nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori. Queste norme mirano sia ad assicurare a tutti i cittadini della Comunità la parità di trattamento di fronte alle diverse legislazioni nazionali, nonché a garantire ai lavoratori ed ai loro aventi diritto «il beneficio delle prestazioni di sicurezza sociale, qualunque sia il luogo di occupazione o di residenza».
paragrafo 10
Il fatto che un lavoratore svolga la propria attività in uno Stato membro diverso da quello in cui egli fa valere il proprio diritto ad una prestazione previdenziale non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per rifiutargli tale prestazione, che tra l'altro gli spetta. Lo stesso principio vale anche per l'ipotesi in cui l'avente diritto, cessato il rapporto di lavoro, si iscrive presso l'ufficio di collocamento di uno Stato membro diverso da quello in cui è richiesta la prestazione.
paragrafo 11
A termini del sesto considerando del regolamento n. 1408/71, peraltro, gli obiettivi sanciti nel quinto considerando vanno perseguiti non solo cumulando i periodi assicurativi sui quali non vi è contestazione, ma anche «mediante la totalizzazione di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali sia per l'acquisizione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di queste, nonché mediante l'erogazione delle prestazioni alle differenti categorie di persone …».
paragrafo 12
I regolamenti nn. 3 e 1408/71 recano numerose disposizioni che fanno obbligo agli Stati membri di tener conto dei fatti rilevanti ai fini dell'attribuzione del diritto ad una prestazione, anche se essi si siano prodotti in un altro Stato membro.
paragrafo 13
Per quanto concerne, in particolare, la disoccupazione, è ben vero che le prestazioni erogate a tale titolo, di cui agli artt. 69 e 71 del regolamento n. 1408/71, sono, di regola, a carico dello Stato membro in cui il lavoratore figura ufficialmente come disoccupato. Non va dimenticato tuttavia che i regolamenti nn. 3 e 1408/71 considerano la disoccupazione come un problema comune, alla cui soluzione tutti gli Stati membri sono tenuti a collaborare in proporzione ai loro mezzi.
paragrafo 14
Invero, in forza della disciplina comunitaria vigente, un disoccupato può percepire un assegno di disoccupazione in uno Stato membro diverso da quello in cui ha svolto ultimamente un'attività lavorativa.
paragrafo 15
Un lavoratore migrante, cittadino di uno Stato membro, che ha dovuto interrompere la propria attività presso un'impresa di un altro Stato membro per adempiere i propri obblighi militari, ha diritto di far includere il periodo trascorso sotto le armi nel calcolo dell'anzianità aziendale, qualora il servizio militare compiuto nel paese in cui è occupato sia anch' esso calcolato a vantaggio dei lavoratori nazionali; cfr. sentenza nella causa 15-69, Ugliola c. Südmilch A.G. (Racc. 1969, pag. 363).
paragrafo 16
Tale decisione, mutatis mutandis, può applicarsi anche al caso di specie, con la conseguenza che il periodo di disoccupazione maturato in Francia dall'attore va considerato come se fosse stato compiuto in Germania.
paragrafo 17
Quando l'ente di uno Stato membro, eccependo l'extraterritorialità dell'avvenimento, si rifiuta di prendere in considerazione un fatto che per la sua natura, le circostanze in cui si è prodotto e la sua durata, risponde pienamente ai requisiti stabiliti dalla legislazione interna, opera una discriminazione indiretta.
paragrafo 18
Del pari, può aversi discriminazione quando la decisione di un tribunale non sia fondata direttamente sulla cittadinanza del lavoratore migrante ma su altri criteri, quali la residenza: cfr. sentenza nella causa 152-73, Sotgiu c. Deutsche Bundespost (Racc. 1974, pag. 153).
paragrafo 19
La sentenza pronunziata dalla Corte nella causa 4-66, Hagenbeek c. Raad van Arbeid (Racc. 1966,. pag. 579), milita chiaramente a favore di una interpretazione estensiva degli artt. 27 e 45 nel senso che tali norme, oltre a prevedere il cumulo dei periodi assicurativi ed equivalenti, obbligano gli Stati membri a tener conto dei fatti sui quali, in forza del diritto interno, può fondarsi l'acquisto, la conservazione o il recupero di un diritto, anche se tali fatti si sono prodotti, in condizioni analoghe, in un altro Stato membro.
paragrafo 20
La Commissione propone pertanto di risolvere la questione nel modo seguente:
paragrafo 21
«In conformità agli obiettivi della libera circolazione dei lavoratori, gli artt. 27, n. 1, del regolamento CEE n. 3 e 45 del regolamento CEE n. 1408/71 vanno interpretati nel senso che per il riconoscimento del diritto a pensione occorre tener conto anche dei periodi maturati in altri Stati membri pur se, a norma della legislazione dello Stato in causa, tali periodi non cosrituiscono periodi assicurativi, o equivalenti, ai sensi dell'art. 1, lettere p), e r) dei regolamenti suddetti, ma, se sono stati maturati, costituiscono un requisito ulteriore al quale è subordinato il diritto ad una prestazione sancito dalla legge interna.»
paragrafo 22
Secondo il Governo italiano, sìa l'art. 27, n; 1, del regolamento n. 3, sia l'art. 45, n. 1, del regolamento n. 1408/71 sanciscono, anche sé in forma diversa, il principio secondo cui i periodi assicurativi maturati in uno Stato membro sono presi in considerazione dall'ente previdenziale di un altro Stato membro come se fossero stati maturati in forza della legislazione di quest'ultimo Stato.
paragrafo 23
I comma 1 dei suddetti regolamenti definiscono le nozioni di «periodi di assicurazione» e di «periodi di occupazione» con riferimento alla legislazione sotto la quale tali periodi sono stati maturati. Tali disposizioni mirano a consentire il cumulo dei periodi assicurativi, o equivalenti, maturati in più Stati membri affinché il lavoratore che sia stato occupato in diversi Stati membri, senza soddisfare in ciascuno di essi ai requisiti prescritti, possa conseguire il diritto alla prestazione e, di conseguenza, il diritto ad una quota di pensione proporzionata al periodo assicurativo maturato in ciascuno Stato. Ciò presuppone il superamento del requisito di residenza al quale la legge di uno Stato membro può eventualmente subordinare il diritto alla prestazione.
paragrafo 24
In altri termini, il diritto comunitario fonda su un fatto concreto (residenza in un altro Stato membro e maturazione in tale Stato di un periodo assicurativo o equivalente) una fictio juris in virtù della quale tale periodo si equipara a quelli contemplati dalla legislazione dello Stato al quale la prestazione viene richiesta.
paragrafo 25
Se quindi la norma comunitaria impone l'osservanza di tale fictio juris, a maggior ragione essa dovrà imporre il riconoscimento del fatto concreto sul quale si fonda la finzione. «Ciò significa — argomenta testualmente il Governo italiano — che se uno Stato membro, per valutare il compimento di periodi di assicurazione, deve tener conto di un periodo di disoccupazione compiuto sotto altro Stato membro (che lo considera equivalente ad un periodo di assicurazione), a maggior ragione il primo Stato membro dovrà tener conto del fatto storico della disoccupazione, sebbene compiuto in altro Stato membro, qualora consideri tale fatto storico come presupposto per la concessione della prestazione».
paragrafo 26
In conclusione, ai fini dell'acquisizione del diritto ad una prestazione è necessario tener conto anche dei periodi di disoccupazione maturati in un altro Stato membro; al quesito del giudice di rinvio va quindi data risposta affermativa.
SENTENZA › In fatto › III — Fase orale
paragrafo 1
Nell'udienza del 27 maggio 1975, il sig. Karpenstein — rappresentante della Commissione — in risposta ad un quesito della Corte, ha escluso l'esistenza di qualsiasi analogia fra la pensione anticipata per disoccupati e gli assegni di disoccupazione veri e propri. Egli ha tuttavia ricordato che a norma del regolamento n. 3 — che era in vigore almeno per una parte del periodo di disoccupazione in causa — un disoccupato non può pretendere tali assegni da uno Stato membro diverso da quello nel quale egli ha avuto l'ultima occupazione. In forza del regolamento n. 1408/71, invece, un disoccupato può trasferirsi in un altro Stato per cercare lavoro e fruire colà, per un certo periodo, di assegni di disoccupazione. Questo diritto, tuttavia, non solo è limitato nel tempo, ma è inoltre subordinato a determinati requisiti, stabiliti dall'art. 69 del regolamento n. 1408/71.
paragrafo 2
Ammesso lo stretto rapporto intercorrente tra l'indennità di disoccupazione ed il paese in cui la disoccupazione è iniziata, tale rapporto non è per contro più ravvisabile nel caso di pensione anticipata per disoccupati.
paragrafo 3
Il fondamento di tale prestazione — che la distingue dagli assegni di disoccupazione — risiede nell'impossibilità del disoccupato di reinserirsi, a causa della sua età, nel mondo del lavoro.
paragrafo 4
La Commissione, comunque, consapevole che dalla lettera della normativa comunitaria non può evincersi una soluzione inequivocabile, sottolinea l'opportunità di un'interpretazione estensiva.
paragrafo 5
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 12 giugno 1975.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 18 dicembre 1974, pervenuta in cancelleria il 12 febbraio 1975, il Bundessozialgericht ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, una questione vertente sull'interpretazione dell'art. 17, n. 1, del regolamento CEE n. 3 (GU 1958, pag. 561) e dell'art. 45, n. 1, del regolamento CEE n. 1408/71 (GU 1971, n. L 149, pag. 2).
punto 2
Detta questione è intesa ad accertare se, a norma di detti due articoli, per l'acquisto del diritto alle prestazioni si debba tener conto pure dei periodi maturati in un altro Stato membro i quali, pur essendo per loro natura dei periodi equivalenti, a norma del diritto interno della Repubblica federale di Germania non sono inclusi nel periodo d'iscrizione occorrente per aver diritto alle prestazioni né sono presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni stesse, giacché la loro maturazione prima della presentazione della domanda costituisce semplicemente un ulteriore presupposto del diritto alle prestazioni.
punto 3
Dal fascicolo si desume che, secondo le leggi tedesche a quell'epoca vigenti, può fruire della pensione anticipata (prima di aver raggiunto i 65 anni) chi, fra l'altro, sia stato disoccupato senza interruzioni per almeno un anno.
Il ricorrente nella causa principale, cittadino italiano, ha lavorato nel Reich dal giugno 1941 al luglio 1943 (i primi tre mesi nel territorio dell'attuale Repubblica federale di Germania) e dal 1947 nella Repubblica francese ove, nel dicembre 1958, veniva iscritto fra i disoccupati presso un ufficio collocamento locale.
Nella causa principale, egli pretende dalla resistente la pensione anticipata, del resto pro rata, in base a detti tre mesi di attività e d'iscrizione nel territorio dell'attuale Repubblica federale di Germania, cumulati coi periodi maturati sotto la legislazione di altri Stati membri.
La resistente nella causa principale contesta questa pretesa sostenendo che, nel diritto tedesco, l'espressione «disoccupazione» implica che il disoccupato sia a disposizione dell'ufficio collocamento tedesco e che nessuna disposizione di diritto comunitario impone una diversa interpretazione.
punto 4
Il diritto alle prestazioni di disoccupazione presuppone che il disoccupato sia a disposizione dell'ufficio collocamento presso il quale è iscritto, come si desume dal capitolo 6 del regolamento n. 1408/71, in particolare dagli artt. 69 e 71. Dato che le possibilità di lavoro variano da una regione della Comunità all'altra, le prestazioni di disoccupazione sono legate alla regione nella quale il lavoratore è rimasto disoccupato.
punto 5
Onde consentirgli di spostarsi in cerca di lavoro, il diritto comunitario dispone che, a determinate condizioni, il disoccupato può muoversi nell'ambito della Comunità senza perdere il diritto alle prestazioni. Così, secondo il 9o considerando del regolamento n. 1408/71, onde agevolare la ricerca di un posto nei vari Stati membri si devono corrispondere al disoccupato, per un periodo limitato, delle prestazioni di disoccupazione a carico dello Stato membro alle cui leggi egli è stato da ultimo soggetto.
punto 6
L'art. 69 di detto regolamento stabilisce le condizioni che il disoccupato in cerca di lavoro deve rispettare per conservare, per tre mesi al massimo, il diritto a dette prestazioni, e prescrive in ispecie l'iscrizione, entro sette giorni, presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si è recato e il sottoporsi al controllo ivi organizzato. Il legame con lo Stato in cui il lavoratore è rimasto disoccupato viene mantenuto da dette disposizioni per il fatto che l'ente competente di detto Stato è tenuto a rimborsare le prestazioni di disoccupazione corrisposte dall'ente competente di un altro Stato membro.
Salvo eccezioni, quindi, il diritto comunitario non attribuisce al disoccupato il diritto alle prestazioni di disoccupazione contemplate alle leggi di uno Stato membro diverso da quello in cui egli è rimasto disoccupato.
punto 7
Si deve di conseguenza accertare se le norme comunitarie menzionate dal giudice proponente obblighino a prescindere da questo legame territoriale per le prestazioni di cui trattasi nella causa principale.
punto 8
L'art. 27, n. 1, del regolamento n. 3 stabilisce che, per l'acquisto, la conservazione o il riacquisto del diritto alle prestazioni, qualora l'assicurato sia stato soggetto successivamente o alternativamente alle leggi di due o più Stati membri, i periodi d'assicurazione e i periodi equivalenti maturati in forza delle leggi di ciascuno degli Stati membri vanno cumulati, purché non si sovrappongano.
punto 9
L'art. 45, n. 1, del regolamento n. 1408/71 stabilisce che l'ente di uno Stato membro le cui leggi subordinano l'acquisto, la conservazione o il riacquisto del diritto alle prestazioni alla maturazione di periodi assicurativi, tiene conto, nei limiti del necessario, dei periodi di assicurazione maturati sotto le leggi di qualsiasi Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto le leggi ch'esso applica.
punto 10
Detti articoli, come l'intera disciplina di cui essi fanno parte, si fondano, s'inquadrano e si delimitano in base agli artt. 48-51 del trattato, miranti a garantire la libera circolazione dei lavoratori. A horma dell'art. 51, i regolamenti d'attuazione devono garantire ai lavoratori migranti, per l'acquisto del diritto alle prestazioni, il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali. Scopo di questa disposizione è il consentire al lavoratore migrante di ottenere il diritto alle prestazioni per tutti i periodi lavorativi o equivalenti da lui maturati nei vari Stati membri, senza discriminazione rispetto agli altri lavoratori in conseguenza dell'esercizio del suo diritto di libera circolazione.
I periodi che vanno equiparati ai periodi di lavoro ai fini del cumulo possono comprendere, a norma dell'art. 1, lettera r) del regolamento n. 3 é dell'art. 1, lettera s) del regolamento n. 1408/71, i periodi di disoccupazione, purché questi siano considerati equivalenti a dei periodi di lavoro della legislazione sotto la quale sono stati maturati.
punto 11
Viceversa, quando le leggi nazionali subordinano l'acquisto anticipato del diritto alla pensione, oltre che alla maturazione di un periodo d'iscrizione, al fatto che l'interessato sia disoccupato da una certa data, con la conseguenza che questo periodo di disoccupazione non va incluso nel periodo d'iscrizione prescritto né serve per calcolare le prestazioni, bensì rappresenta un ulteriore presupposto autonomo, non risulta dai regolamenti che il diritto comunitario obblighi a tener conto della circostanza che il lavoratore è iscritto fra i disoccupati in un altro Stato membro.
punto 12
Si deve quindi rispondere al giudice proponente che né l'art. 27, n. 1, del regolamento n. 3, né l'art. 45, n. 1, del regolamento n. 1408/71 ostano alla norma nazionale che prescrive, per l'acquisto anticipato del diritto alla pensione di vecchiaia, che l'interessato sia disoccupato da una certa data e quindi a disposizione dell'ufficio del lavoro dello Stato membro di cui trattasi.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 13
Le spese sostenute dal Governo della Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Bundessozialgericht di Kassel, con ordinanza 18 dicembre 1974, afferma per diritto:
Né l'art. 27, n. 1, del regolamento n. 3, né l'art. 45, n. 1, del regolamento n. 1408/71 ostano alla norma nazionale che prescrive, per l'acquisto anticipato del diritto alla pensione di vecchiaia, che l'interessato sia disoccupato da una certa data e quindi a disposizione dell'ufficio del lavoro dello Stato membro di cui trattasi.
Firme
R. Lecourt
J. Mertens de Wilmars
A. J. Mackenzie Stuart
A. M. Donner
R. Monaco
P. Pescatore
H. Kutscher
M. Sørensen
A. O'Keeffe
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 9 luglio 1975.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt