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Sez. L, Sentenza n. 2404 del 03/03/2000 (Rv. 534558 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Proporzionalità tra fatto addebitato e recesso - Assenza o speciale tenuità del danno - Irrilevanza - Condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento - Decisività.
Stato
decisa il 2000-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534558-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

Nel licenziamento per giusta causa ciò che rileva nella valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso non è l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale arrecato dal dipendente al datore di lavoro, bensì la ripercussione sul rapporto di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)