Sez. L, Sentenza n. 1314 del 07/02/1987 (Rv. 450796 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CODICE DISCIPLINARE - AFFISSIONE - OBBLIGATORIETÀ - LIMITI - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CODICE DISCIPLINARE - AFFISSIONE - OBBLIGATORIETÀ - LIMITI - CONSEGUENZE.*
L'affissione del cosiddetto codice disciplinare, prevista dal primo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, deve considerarsi, più che un indispensabile requisito che condiziona e legittima l'intera procedura d'irrogazione delle sanzioni, uno strumento di conoscenza, il cui difetto può essere sanato dalla conoscenza effettiva, da parte del lavoratore, delle norme sanzionatorie; pertanto, per giudicare della legittimità, sotto tale profilo, dell'irrogazione della sanzione, occorre attribuire Rilevanza decisiva a detta effettiva conoscenza, che il lavoratore abbia avuto o potuto avere, con l'ulteriore conseguenza che, se, da un lato, il datore di lavoro ha, in Mancanza dell'affissione, l'Onere di provare che le norme disciplinari erano conosciute dal dipendente, quest'ultimo può, dall'altro, dimostrare di averle ignorate senza sua colpa, malgrado l'avvenuta affissione. (V 2228/86, mass n 445388; (V 1104/81, mass n 411660; (V 4754/78, mass n 394451; (V 1717/78, mass n 391128; (Conf 1249/85, mass n 439353; (contra 4245/85, mass n 441739; (contra 3322/84, mass n 435356).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)