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Sez. L, Sentenza n. 12009 del 20/11/1995 (Rv. 494710 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO PRIVATO | Rapporto fra le società cooperative di lavoro ed i singoli soci - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1995-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494710-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO PRIVATO

Il principio per cui, con riguardo alle prestazioni di un socio di società cooperativa di produzione e lavoro rese conformemente alle previsioni del patto sociale ed in correlazione con le finalità istituzionali della società, non è configurabile un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, né un rapporto di collaborazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 409 cod. proc. civ., non esclude che debbano attribuirsi al giudice del lavoro le controversie nelle quali il socio lavoratore abbia formulato la sua domanda facendo valere (non pretestuosamente) la natura effettiva di lavoro subordinato del rapporto, con il presupporre, quindi, esplicitamente o anche solo implicitamente, la concorrenza in capo allo stesso soggetto di due rapporti - quello sociale e quello di lavoro dipendente - fra loro distinti, o, in alternativa, con il presupporre la simulazione del rapporto sociale e la dissimulazione dell'altro rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)