Sez. L, Sentenza n. 2088 del 24/03/1986 (Rv. 445285 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI SINGOLI BENI O SUCCESSIONE MERAMENTE CRONOLOGICA NELLA LORO UTILIZZAZIONE - INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 2112 COD. CIV..*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI SINGOLI BENI O SUCCESSIONE MERAMENTE CRONOLOGICA NELLA LORO UTILIZZAZIONE - INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 2112 COD. CIV..*
Il trasferimento d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., può ravvisarsi, oltre che nei casi espressamente contemplati della vendita, dell'affitto e della concessione in usufrutto, anche in tutte le ipotesi in cui, ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'Esercizio dell'impresa e quindi immutato il suo oggetto e la sua attività, vi sia soltanto sostituzione della persona del suo titolare, quale che sia il mezzo tecnico giuridico attraverso cui tale sostituzione si attui: restano fuori dal campo di applicazione della norma suddetta tutti i casi in cui vi sia stato un trasferimento di singoli beni o una successione meramente cronologica nella loro utilizzazione. (V 4132/84, mass n 436087; (V 1317/83, mass n 426117; (V 1921/81, mass n 412608; (V 5417/80, mass n 409204).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)