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Sez. 5, Sentenza n. 14996 del 25/02/2005 Ud. (dep. 21/04/2005) Rv. 231365 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Omissione dell'obbligo di comunicazione previsto per condannati per associazione di tipo mafioso e per sottoposti a misure di prevenzione indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose - Omissione relativa alla mancata comunicazione di variazione patrimoniale derivante da atto pubblico - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231365-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE

Il reato previsto dall'art. 31 della legge 13 settembre 1982 n. 646, avente ad oggetto l'omissione dell'obbligo - gravante sui condannati per associazione di tipo mafioso e sui soggetti sottoposti con provvedimento definitivo a misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose - di comunicare al nucleo di polizia tributaria le variazioni patrimoniali relative ad elementi di valore non inferiore a euro 10.329, 14 è configurabile anche qualora l'omissione abbia ad oggetto un atto pubblico.

Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)