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Sez. 1, Sentenza n. 25862 del 15/06/2006 Cc. (dep. 25/07/2006) Rv. 235263 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Omissione dell'obbligo di comunicazione per condannati per associazione di stampo mafioso e per sottoposti a misure di prevenzione indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose - Omissione relativa alla mancata comunicazione di variazione patrimoniale derivante da atto pubblico - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235263-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE

Il reato previsto dall'art. 31 della L. 13 settembre 1982 n. 646, così come modificata dalla L. 19 marzo 1990 n. 55 - avente ad oggetto l'omessa comunicazione al Nucleo di Polizia Tributaria del luogo di dimora abituale da parte del condannato con sentenza irrevocabile per associazione per delinquere di stampo mafioso e del soggetto sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ex L. 31 maggio 1965 n. 575, in quanto indiziato di appartenere alle associazioni previste dall'art. 1 di tale legge, delle variazioni patrimoniali non inferiori a euro 10.329 - é ravvisabile anche nel caso in cui l'omissione riguardi la stipulazione di atti pubblici, in quanto questi non sono comunque destinati a essere portati a conoscenza del Nucleo di Polizia Tributaria né ad opera del pubblico ufficiale rogante né di altri, a nulla rilevando la circostanza che la Polizia Tributaria possa, di sua iniziativa, accedere poi alla consultazione degli atti medesimi nei luoghi in cui questi sono conservati.

Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST., Legge 19/03/1990 num. 55 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)