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Sez. 2, Sentenza n. 7514 del 30/03/2006 (Rv. 589277 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Statuizione - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589277-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

In materia di spese processuali, la statuizione che dispone la compensazione delle spese di giudizio deve essere congruamente motivata, atteso che l'intero processo è permeato da esigenze di giustizia che impongono al giudice di dare conto delle ragioni del suo convincimento e delle statuizioni adottate anche con riferimento a questioni che, pur non attenendo al merito della controversia, ad esso e all'esito di questa si collegano. Pertanto il giudice non può esercitare il potere attribuitogli dalla legge di compensare le spese di giudizio facendo uso dello stereotipo della sussistenza dei "giusti motivi", senza alcuna indicazione e specificazione di questi (fattispecie relativa a controversia in cui il soccombente in primo grado era risultato totalmente vittorioso in appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)