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Sez. L, Sentenza n. 2165 del 05/02/2004 (Rv. 569902 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI | Divieto di cumulo ex art. 1 legge n. 355 del 1995 - Portata - Disciplina ex art. 73 legge n. 388 del 2000 - Valore di norma interpretativa - Esclusioni.
Stato
decisa il 2004-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569902-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI

L'art. 1, quarantatreesimo comma, della legge 8 agosto 1995, n. 355, nella parte in cui dispone che le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n, 1124, fino alla concorrenza della rendita stessa, deve essere interpretato nel senso che il previsto divieto di cumulo trova applicazione quando i due benefici abbiano il medesimo e immediato presupposto nell'infortunio o nella malattia professionale che abbiano comportato l'attribuzione, oltre che della rendita, anche di un trattamento di inabilità o di invalidità, con esclusione quindi dei trattamenti di reversibilità di pensioni, come quelle di anzianità o di vecchiaia, originate dal versamento dei contributi e dall'età dell'assicurato, come pure dei trattamenti di reversibilità di pensioni di invalidità o di inabilità liquidati in conseguenza di eventi inabilitanti non sovrapponibili a quelli che hanno dato diritto alla rendita INAIL. Ne consegue che, sebbene la morte dell'assicurato sia determinata dalla malattia o dall'infortunio indennizzati dall'INAIL, i superstiti possono cumulare il trattamento di reversibilità delle suindicate pensioni con la rendita, essendo le due prestazioni già cumulabili dal beneficiario diretto. Nè all'art. 73, primo comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale ha esteso, a decorrere dal 1 luglio 2001 (data anticipata al 1 gennaio 2001 dal successivo art. 78, ventesimo comma)la non operatività del divieto di cumulo tra il trattamento di riversibilità a carico dell'A.G.O. e la rendita INAIL ai superstiti anche al caso in cui entrambe le prestazioni trovino titolo nello stesso evento invalidante, può essere riconosciuta natura di norma di interpretazione autentica, essendo chiaro che il legislatore ha inteso con tale disposizione modificare per il futuro il preesistente regime del cumulo limitatamente alle suddette prestazioni previdenziali.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 43 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 78 com. 20 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 73 com. 1, DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)