Sez. 2, Sentenza n. 22784 del 29/01/2003 Ud. (dep. 22/05/2003) Rv. 226563 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Mancata adozione del provvedimento previsto dall'art. 6, comma 1, legge 30 luglio 1990 n. 217, e succ. mod. entro i termini ivi indicati - Nullità assoluta del provvedimento che decide sull'istanza tardivamente - Sussistenza - Nullità degli atti successivi - Esclusione - Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di patrocinio dei non abbienti, l'inosservanza da parte del giudice, a fronte di rituale richiesta di ammissione al beneficio, dell'obbligo di adottare immediatamente il provvedimento previsto dall'art. 6, comma 1, della legge 30 luglio 1990 n. 217, quale modificato dall'art. 6 della legge 29 marzo 2001 n. 134, costituisce causa di nullità assoluta ed insanabile che investe soltanto il provvedimento che decide sull'istanza in violazione dei detti termini e non gli atti compiuti dopo la scadenza del termine e prima che l'istanza abbia trovato accoglimento (in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che la sentenza di appello emessa all'esito dell'udienza nella quale era stata avanzata dall'imputato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio fosse affetta da nullità, ancorché il giudice di appello avesse provveduto nei tre giorni successivi).
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 6 CORTE COST., Legge 29/03/2001 num. 134 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)