Sez. 4, Sentenza n. 9690 del 13/01/2004 Cc. (dep. 03/03/2004) Rv. 227769 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Istanza - Mancata decisione entro il termine di dieci giorni - Nullità - Effetti.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di patrocini dei non abbienti, la sanzioni di nullità assoluta già prevista dall'art. 6 legge n. 217/1990 (modificato dall'art. 6 legge n. 134/2001) ed ora prevista dall'art. 96 d.P.R. n. 115 del 2002 per il caso in cui, sulla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la decisione non intervenga entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della richiesta medesima, invalida tutti gli atti del procedimento compiuti dopo la vana decorrenza del termine.
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 6 CORTE COST., Legge 29/03/2001 num. 134 art. 6 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)