Sez. 1, Sentenza n. 20265 del 28/04/2010 Cc. (dep. 27/05/2010) Rv. 247210 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Detenzione sopravvenuta - Sospensione del suo decorso - Ripresa alla cessazione della carcerazione - Automaticità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, la cui esecuzione resta sospesa in caso di intervenuta carcerazione nel corso di essa, riprende a decorrere allo scadere della detenzione senza bisogno di nuova notifica del decreto applicativo.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 11 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)