Sez. 5, Sentenza n. 33345 del 13/06/2016 Cc. (dep. 29/07/2016) Rv. 268046 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale - Sussistenza - Risottoposizione alla misura di prevenzione in assenza di rivalutazione della pericolosità sociale - Conseguenze - Inefficacia dello "status" di sorvegliato speciale.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
Non è configurabile il reatodi violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti di chi sia stato risottoposto a misura di prevenzione, dopo aver trascorso un consistente periodo di detenzione, senza che nei suoi confronti si sia proceduto ad un'effettiva rivalutazione dell'attualità e persistenza della sua pericolosità sociale al momento della risottoposizione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)