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Sez. 1, Sentenza n. 33504 del 07/07/2010 Ud. (dep. 13/09/2010) Rv. 247958 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Sorveglianza speciale senza obbligo di dimora - Interruzione a seguito di carcerazione non cautelare - Ripresa dell'efficacia della misura - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247958-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

L'efficacia della misura di prevenzione della sorveglianza speciale senza obbligo di dimora può riprendere, dopo l'interruzione determinata dalla carcerazione non cautelare, solo in forza di una nuova valutazione giudiziale di pericolosità.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 11 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)