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Sez. L, Sentenza n. 11800 del 29/11/1993 (Rv. 484530 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Contributi per i giornalieri di campagna - Determinazione - Riferimento alle retribuzioni medie annuali per provincia - Riduzione dell'orario giornaliero secondo le consuetudini locali - riduzione conseguente della paga giornaliera e dell'ammontare dei contributi.
Stato
decisa il 1993-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484530-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile

Ai sensi dell'art. 28, primo comma. del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 (la cui costituzionalità è stata affermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 342 del 1992), l'ammontare dei contributi per i giornalieri di campagna è stabilito in riferimento alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia (sulla base della retribuzione risultante dai contratti collettivi), e non già su base nazionale; conseguentemente, ove la contrattazione collettiva nazionale fissi l'orario di lavoro giornaliero in sei ore e quaranta minuti, prevedendo altresì la possibilità di sua riduzione secondo le consuetudini locali, la paga giornaliera da prendere a base per la determinazione dei contributi deve essere commisurata - senza che ciò comporti violazione del principio costituzionale di uguaglianza - all'orario di fatto praticato (nella specie, con riguardo alle cinque ore effettivamente osservate nella Provincia di Lecce), essendo in proposito irrilevante il disposto dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972 n. 457 (il quale non attiene a materia contributiva).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 28 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 457 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)