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Sez. F, Sentenza n. 44016 del 04/09/2014 Cc. (dep. 22/10/2014) Rv. 260997 - 01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Art. 143 cod. proc. pen. come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2014 - Conoscenza della lingua italiana - Accertamento di fatto - Configurabilità - Conseguenze - Incensurabilità in cassazione.
Stato
decisa il 2014-09-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260997-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

In tema di traduzione degli atti, anche in seguito alla riformulazione dell'art. 143, cod. proc. pen., ad opera dell'art. 1, comma primo, lett. b, del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana spetta al giudice di merito, costituendo un'indagine di mero fatto non censurabile in sede di legittimità se motivato in termini corretti ed esaustivi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32 art. 1 com. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)