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Sez. 2, Sentenza n. 5041 del 08/07/1998 Cc. (dep. 09/09/1998) Rv. 211308 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DI UN PUBBLICO UFFICIO O SERVIZIO | Applicazione da parte del tribunale del riesame in accoglimento dell'appello del p.m. - Interrogatorio dell'indagato - Necessità - Omissione - Conseguenze - Indicazione.
Stato
decisa il 1998-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211308-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DI UN PUBBLICO UFFICIO O SERVIZIO

Qualora il tribunale della libertà, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, applichi la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, ha l'obbligo di procedere al previo interrogatorio dell'indagato prescritto dall'art. 289, comma 2, cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 2 l. 16 luglio 1997, n. 234), verificandosi, in mancanza, la nullità generale a regime intermedio di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. per violazione dei diritti della difesa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 298, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 298, Legge 16/07/1997 num. 234 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)