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Sez. 6, Sentenza n. 13499 del 12/10/1999 Ud. (dep. 25/11/1999) Rv. 214896 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - IN GENERE | Abrogazione dell'art. 341 cod. pen. a opera dell'art. 18 della l. 25 giugno 1999, n. 205 - Giudizio pendente davanti alla Corte di cassazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214896-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 18 della l. 25 giugno 1999, n. 205, che ha espressamente abrogato il reato di oltraggio (art. 341 cod. pen.), se non siano riscontrabili gli estremi di alcun altro reato perseguibile d'ufficio, la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con eliminazione della pena inflitta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 341 CORTE COST., Legge 25/06/1999 num. 205 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)