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Sez. L, Sentenza n. 4736 del 05/11/1977 (Rv. 388345 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITA - IN GENERE - CONDIZIONI - INABILITA AD UN PROFICUO LAVORO PER GRAVE INFERMITA FISICA O MENTALE - NOZIONE - RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI SOGGETTIVE - NECESSITA - CIRCOSTANZE AMBIENTALI - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388345-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITA - IN GENERE - CONDIZIONI - INABILITA AD UN PROFICUO LAVORO PER GRAVE INFERMITA FISICA O MENTALE - NOZIONE - RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI SOGGETTIVE - NECESSITA - CIRCOSTANZE AMBIENTALI - RILEVANZA.*

Perche colui che chiede di beneficiare della pensione di riversibilita a carico dell'INPS possa essere riconosciuto inabile a dedicarsi ad un proficuo lavoro per grave infermita fisica o mentale, ai sensi dell'art 39 del DPR n 818 del 1957, non e necessario che egli sia inabile a qualsiasi attivita lavorativa, ma basta che egli non possa dedicarsi ad un lavoro idoneo a soddisfare le sue primarie esigenze di vita, senza usura delle residue energie. Ai fini di tale accertamento occorre considerare non solo le sue condizioni soggettive, ma anche le circostanze ambientali in cui egli dovrebbe inserire la sua attivita lavorativa. (Conf 1285/71, mass n 351470).*

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)